Indennità giornaliera. Durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali, quando non si ha diritto all'intera retribuzione, spetta una indennità giornaliera, tale indennità decorre dal giorno dell’inizio della malattia tubercolare anche se inizialmente sia stata certificata come comune e, a seguito di accertamenti, sia poi risultata di natura specifica.
L’indennità è pari a quella che sarebbe stata corrisposta, nel caso di malattia comune, dall’ente presso il quale l’assistito sarebbe stato assicurato contro le malattie. Spetta, in misura intera, nelle stesse percentuali della malattia comune (la retribuzione percepita nel mese precedente, presa a riferimento per il calcolo, deve essere divisa per 30) per i primi 180 giorni comprese la carenza, le domeniche e le festività. L’indennità si riduce, dal 181° giorno, nella misura fissa.
L’indennità giornaliera spetta agli assicurati degli enti (disciolti e non) che non erogano l’indennità di malattia spetta solo in misura fissa. Ai titolari di pensione, categoria SO, la misura fissa si riduce del 50%. Analogamente, ai familiari spetta in misura fissa del 50%. Essa dura fino a quando l’assistito necessita di cure (fino alla data della stabilizzazione, o guarigione clinica).
Indennità post sanatoriale. Spetta dal giorno successivo alla data del raggiungimento della guarigione clinica o di stabilizzazione a condizione che risultino almeno 60 giorni di cura (ricovero o cura ambulatoriale) e di assenza dal lavoro anche se si ha diritto all’intera retribuzione o ad altre prestazioni previdenziali non tubercolari.
Essa spetta agli assicurati in misura fissa, ai familiari la misura fissa si riduce del 50%. Viene corrisposta per 24 mesi dopo la data della guarigione clinica o della stabilizzazione, rimane sospesa nei casi di ricovero, di cura ambulatoriale o domiciliare inferiori a 60 giorni, si interrompe nel caso di ricovero, di cura ambulatoriale, domiciliare superiori a 60 giorni.
Assegno di Cura e Sostentamento. Se la capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, si è ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare e se non si percepisce una normale retribuzione continuativa spetta, in misura fissa un assegno di cura e sostentamento. L'accertamento viene fatto dall'ufficio sanitario dell'Inps.
L’assegno di cura e sostentamento decorre:
dal giorno successivo alla fine dell’indennità post-sanatoriale (IPS) se l
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