Ciò in quanto è il primo comma a punire il possesso di documento di identità falso finalizzato all'uso personale, dovendo tale finalità (nonostante la mancanza di una espressa previsione) evincersi dalla lettera di cui al secondo comma, nella quale per converso, viene punita la detenzione del medesimo documento fuori dei casi di uso personale, volendosi in tal modo sanzionare più gravemente la condotta di colui che funga da intermediario e consenta che il documento falsificato entri in possesso di chi debba indebitamente avvalersene.