L’indennità post-sanatoriale spetta al termine di un periodo minimo di 60 giorni di ricovero in luogo di cura per tubercolosi, e decorre dal giorno successivo alla data di stabilizzazione o guarigione (ossia, dalla cessazione dell’indennità giornaliera) per una durata di 24 mesi. L’indennità post-sanatoriale spetta anche se l’assistito lavori o fruisca dell’intera retribuzione. Essa infatti assolve ad una funzione terapeutica e non è preordinata al sostentamento del lavoratore. L’ammontare dell’indennità spetta in misura fissa ed è pari a 21,88 euro per il 2014 (ridotto, per i familiari a carico dell’assicurato a euro 10,94).
L’assegno di cura o sostentamento (ACS)
L’assegno di cura o sostentamento (ACS) viene erogato al termine dell’indennità post-sanatoriale (spetta a coloro che hanno percepito l’IPS e nel caso si riscontrino a causa della malattia tubercolare dei postumi invalidanti) agli assistiti ed ai loro familiari a carico, la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della metà a causa della tubercolosi.
L’assegno viene erogato in misura fissa mensile per 2 anni, rinnovabile a domanda senza limiti di tempo, in permanenza dei requisiti richiesti.
L’assegno è incompatibile con la normale retribuzione e con il lavoro a tempo pieno.
La domanda va presentata entro 90 giorni dalla data di cessazione dell’indennità post-sanatoriale (IPS) o in caso di rinnovo, entro 90 giorni dalla fine del precedente assegno di cura e sostentamento.