La durata del Permesso di Soggiorno non rilasciato per motivo e famiglia è quella prevista dal visto d’ingresso. La durata non può comunque essere:
•Superiore a tre mesi per affari e turismo
•Superiore a un anno, riguardo alla frequenza di un corso per studio o per formazione. Il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali.
•Superiore a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per ricongiungimento familiare.