dal giorno successivo alla fine dell’indennità post-sanatoriale (IPS) se la domanda viene presentata entro 90 giorni dalla fine dell’IPS;
dal giorno successivo alla fine del precedente assegno di cura e sostentamento (ACS) se la domanda viene presentata entro 90 giorni dalla fine del precedente ACS;
dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda qualora questa venga presentata dopo il 90° giorno dalla fine dell’IPS o precedente ACS.
Viene corrisposto per 24 mesi dopo la fine dell’indennità post-sanatoriale (IPS), è rinnovabile di 24 mesi in 24 mesi, senza limiti di tempo, fino a quando permangono i requisiti amministrativi e sanitari, si interrompe nel caso di un nuovo ciclo di cure, ricomincia dopo un nuovo ciclo di cure se permangono i requisiti amministrativi e sanita
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