In caso di morosità del Committente decorreranno, senza formale messa in mora, sulle somme non pagate, gli interessi bancari calcolati ad un tasso superiore di 2 punti al tasso ufficiale di sconto in vigore. Il Fornitore, oltre e per quanto previsto dal Codice Civile, avrà facoltà di esigere il pagamento anticipato di tutte le fatture non ancora scadute senza pretese di indennizzi o compensi da parte del Committente.