alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art 3 della legge n.431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3.